L´attività di cura ed assistenza personale si presume configuri un rapporto di lavoro avente natura subordinata

14-07-2017 19:22 -

Secondo la Cassazione, "la natura subordinata del rapporto di lavoro avente ad oggetto attività di cura ed assistenza personale è insita nell´attività stessa, salvo la dimostrazione di un diverso tipo di rapporto istituito affectionis vel benevolentiae".


Fonte: Cassazione civile, sez. lav., 11/07/2017, n. 17093