Ai fini della determinazione del tenore di vita al quale va ragguagliato l´assegno di divorzio, si deve avere riguardo agli incrementi delle condizioni patrimoniali del coniuge obbligato che costituiscano naturale e prevedibile sviluppo dell´attività svolta durante il matrimonio; ciò non implica tuttavia che del miglioramento delle condizioni economiche del coniuge obbligato derivante da un evento imprevisto, come ad esempio la vincita al Superenalotto, non debba tenersi conto al fine di valutare se le condizioni patrimoniali dell´obbligato consentano di corrispondere l´assegno divorzile che sia determinato in relazione al tenore di vita goduto durante il matrimonio.