Il proprietario dell´autolavaggio risponde del furto del veicolo lasciato in deposito

20-01-2018 10:40 -

La Cassazione precisa che "il prestatore d´opera, se conviene con il committente di prendere in consegna il bene per l´esecuzione della prestazione principale su di esso, assume, ai sensi degli artt. 2222 e 1177 c.c., anche l´obbligo accessorio di custodirlo fino alla riconsegna, pure in caso di deposito a titolo gratuito o di cortesia (nella specie, la Corte ha confermato la condanna dell´attore a rifondere alla società di assicurazioni l´importo che la società aveva corrisposto alla propria assicurata per il furto dell´autovettura perpetrato mentre il veicolo si trovava presso l´autolavaggio dell´attore)".


Fonte: Cassazione civile, sez. II, 11/01/2018, n. 486