Niente risarcimento per il danneggiato poco accorto

14-05-2018 17:42 -

La Cassazione ha avuto modo di chiarire che "Ai sensi dell´art. 2051 cod. civ., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l´adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell´evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito (esclusa la responsabilità dell´Ente per i danni occorsi ad una donna inciampata in un marciapiedi che presentava delle evidenti disconnessioni della pavimentazione)". In sostanza, il danneggiato ha il dovere di essere cauto.


Fonte: Cassazione civile, sez. VI, 08/05/2018, n. 10938