L'ente gestore non risponde dei danni patiti dall'utente della strda se il pericolo si è formato poco prima dell'incidente

27-02-2019 19:13 -

Gli Ermellini tornano sull'annosa questione della responsabilità del custode, precisando che l'ente gestore della strada non è responsabile dei danni patiti dall'utente nel caso in cui non sia stato possibile per l'ente provvedere in tempi ragionevoli. Nella sentenza si afferma che "in tema di responsabilità da custodia di beni demaniali nelle specifiche ipotesi di insidie presenti sul manto stradale, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., opera anche per la p.a. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l'amministrazione liberata dalla medesima responsabilità ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione (nella specie, una macchia d'olio, presente sulla pavimentazione stradale, che aveva provocato la rovinosa caduta di un motociclista) la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode".


Fonte: Cass. Civ., Sez. VI, sentenza 20.02.2019, n. 4963