In mediazione la parte deve presentarsi personalmente o farsi sostituire con procura notarile

04-04-2019 12:28 -

Gli Ermellini fanno chiarezza in merito al procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal d.lg. n. 28 del 2010 e successive modifiche e precisano essere "necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore; nella comparizione obbligatoria davanti al mediatore la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l'assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura sostanziale". Si chiarisce quindi che "la procura speciale rilasciata allo scopo non può essere autenticata dal difensore, perchè il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore. Perciò, la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi liberamente sostituire, da chiunque e quindi anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell'avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista".


Fonte: Cassazione civile sez. III, sentenza 27.3.2019, n. 8473