Il proprietario del terreno divenuto una discarica non risponde penalmente se non ha agevolato la condotta criminosa

10-03-2020 11:26 -

Con la sentenza in esame viene ribatdito che non vi è un obbligo giuridico di impedire l'evento-realizzazione di discariche abusive in capo al proprietario del terreno, il quale non può essere ritenuto responsabile penalmente se non risulta, in concreto, provato un comportamento agevolatore del medesimo, né a titolo di concorso materiale, né a titolo di concorso morale (come ad esempio l'ipotesi in cui la consapevolezza del fatto possieda le caratteristiche dell'acquiescenza la quale abbia agevolato la commissione del reato da parte del terzo). "Il proprietario, in altri termini, non può esser ritenuto responsabile ai sensi della citata norma, non esistendo una fonte formale dalla quale fare derivare lo specifico obbligo giuridico di controllo sui beni, finalizzato ad impedire l'evento (Cass., Sez. III, 21 giugno 2019, n. 27692)". La Corte aggiunge che "un comportamento meramente omissivo non è ex se sufficiente ad affermare la responsabilità penale dell'inerte per il reato connotato da condotta commissiva, né può integrare la fat-tispecie del concorso nel fatto illecito altrui, occorrendo in tal caso un quid pluris (agevolazione, istigazione o accordo) che rende tuttavia del tutto superfluo il ricorso all'art. 40, co.2, c.p.".


Fonte: Cass. Pen., Sez. III, Sentenza n. 847/2020