Al precetto si applica la sospensione straordinaria degli atti processuali prevista per il COVID-19

20-04-2020 10:26 -

Il precetto è, come noto, atto di parte e questo ha lasciato dubitare che esso non rientrasse nella previsione dell'art. 83 del D.L. 18/2020 (c.d. Cura Italia) e che, quindi, per esso non fosse applicabile la sospensione straordinaria dei termini prevista, in via generale, per gli "atti processuali", così come definiti nella norma or ora ricordata. A dissipare i dubbi è intervenuta la Corte di Cassazione che, con la Relazione n. 28 su novità normativa del 1° aprile 2020, ha chiarito, al punto 2.2, che “la sospensione dei termini opera poi per tutti gli atti processuali, compresi quelli necessari per avviare un giudizio di cognizione o esecutivo (atto di citazione o ricorso, ovvero atto di precetto), come per quelli di impugnazione (appello o ricorso per cassazione)”.
L'atto di precetto in sostanza, essendo necessario per avviare il processo esecutivo, deve considerarsi rientrante tra gli "atti processuali" per i quali l'art. 83 del citato D.L. 18/2020 ha previsto la sospensione straordinaria dei termini.



Fonte: Corte di Cassazione, relazione n. 28 del 1° aprile 2020