Scioglimento dell'unione civile e determinazione dell'assegno ex art. 1 L. 76/2016: va considerata anche la convivenza anteriore alla costituzione dell'unione civile

05-02-2024 10:29 -

Le SS.UU. civili hanno pronunciato il seguente principio: «In caso di scioglimento dell'unione civile, la durata del rapporto, prevista dall'art. 5, sesto comma, della legge n. 898 del 1970, richiamato dall'art. 1, comma venticinquesimo, della legge n. 76 del 2016, quale criterio di valutazione dei presupposti necessari per il riconoscimento del diritto all'assegno in favore della parte che non disponga di mezzi adeguati e non sia in grado di procurarseli, si estende anche al periodo di convivenza di fatto che abbia preceduto la formalizzazione dell'unione, ancorché lo stesso si sia svolto in tutto o in parte in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge n. 76 cit.».

Fonte: Cass. Civ., sentenza n. 35969, del 27/12/2023