Se non vi è un pericolo concreto per il minore è reato registrare una telefonata tra l'ex coniuge ed il figlio

01-03-2024 11:18 -

Secondo la Corte di Cassazione la presa di cognizione fraudolenta di un genitore del contenuto delle conversazioni telefoniche tra i suoi figli minori e l'altro genitore non è scriminata ai sensi dell'art. 51 c.p. quando il diritto dovere di vigilanza sulle comunicazioni del minore, che giustifica l'intrusione nella sfera di riservatezza del fanciullo solo se determinata da una effettiva necessità, non viene esercitato in maniera funzionale al perseguimento delle finalità per cui il potere è conferito.

Fonte: Cass. Pen., V Sez., sentenza n. 153 del 19.1.2024