Il danno morale va riconosciuto, ma va specificamente considerato e non quantificato come quota parte del danno biologico

18-04-2012 18:51 -

Consolidando un proprio indirizzo già affermato, la Suprema Corte ribadisce che "in tema di liquidazione del danno non patrimoniale, al fine di stabilire se il risarcimento sia stato duplicato ovvero sia stato erroneamente sottostimato, rileva non il nome assegnato dal giudicante al pregiudizio lamentato dall´attore (biologico, morale, esistenziale) ma unicamente il concreto pregiudizio preso in esame dal giudice. Si ha pertanto duplicazione di risarcimento solo quando il medesimo pregiudizio sia stato liquidato due volte, sebbene con l´uso di nomi diversi". Nel caso specifico gli Ermellini hanno avuto modo di sottolineare come "il Giudice di merito avrebbe potuto liquidare anche il danno morale laddove sussistente (peraltro nel caso in esame emerge che vi sia stato anche un accertamento dei fatti in sede penale), ma avrebbe dovuto specificamente motivare in ordine ad ulteriori profili di danno non coperti da quello già liquidato a titolo di danno biologico ed operare un´autonoma valutazione degli stessi. Invece nella motivazione della sentenza impugnata i danni liquidati a titolo di danno morale appaiono correlati alla medesime malattie considerate per il danno biologico e liquidati, nella loro entità, in una quota parte di tale ultimo danno".


Fonte: Cass. Civ., Sezione Lavoro, sentenza 2 aprile 2012, n. 523