La Corte di Cassazione torna ad esprimersi sulla risarcibilità del danno da fermo tecnico, ossia del danno conseguente al tempo necessario per riparare la vettura, affermando che "l´autoveicolo, è di fatto, anche durante la sosta forzata, fonte di spesa (tassa di circolazione, premio di assicurazione) comunque sopportata dal proprietario, ed è altresì soggetto a un naturale deprezzamento di valore". Proprio in ragione di ciò, affermano i Giudici di legittimità, la liquidazione del danno è possibile "anche in assenza di prova specifica, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall´uso effettivo a cui esso era destinato".