Secondo la Cassazione "in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo determinato da ragioni tecniche, organizzative e produttive, compete al giudice - che non può, invece, sindacare la scelta dei criteri di gestione dell´impresa, espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall´art. 41 Cost. - il controllo in ordine all´effettiva sussistenza del motivo addotto dal datore di lavoro, in ordine al quale il datore di lavoro ha l´onere di provare, anche mediante elementi presuntivi ed indiziari, l´impossibilità di una differente utilizzazione del lavoratore in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte; tale prova, tuttavia, non deve essere intesa in modo rigido, dovendosi esigere dallo stesso lavoratore che impugni il licenziamento una collaborazione nell´accertamento di un possibile "rechage", mediante l´allegazione dell´esistenza di altri posti di lavoro nei quali egli poteva essere utilmente ricollocato, e conseguendo a tale allegazione l´onere del datore di lavoro di provare la non utilizzabilità nei posti predetti".