La Corte di Cassazione precisa che "l´affidamento ad un commercialista del mandato a trasmettere per via telematica la dichiarazione dei redditi alla competente Agenzia delle Entrate (tale è l´assunto difensivo del ricorrente) - ai sensi dell´art. 3, comma 8, DPR n. 322/1988, come modificato dal DPR n. 435/2001 - non esonera il soggetto obbligato alla dichiarazione dei redditi a vigilare affinché tale mandato sia puntualmente adempiuto".