La responsabilità del custode è oggettiva, ma il danneggiato deve provare il nesso eziologico tra la cosa custodita e l´evento lesivo

11-06-2012 18:19 -

Tornando a pronunciarsi sul controverso tema della responsabilità della Pubblica Amministrazione per i danni cagionati dalle cose in custodia ai sensi dell´art. 2051 c.c., la Cassazione parte dal presupposto che "la fattispecie di cui all´articolo 2051 del Codice Civile individua un´ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per l´applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all´evento lesivo. Pertanto, non assume rilievo in sé la violazione dell´obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito" per affermare che "l´attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, quindi, l´onere di provare l´esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l´evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l´esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera oggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale". Il danneggiato deve quindi "dimostrare che l´evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa".
Nel caso di specie, secondo la Corte, i giudici di merito hanno correttamente escluso la prova dell´esistenza del nesso eziologico tra la grata (cosa custodita) e la caduta, essendo la prima perfettamente visibile ed essendoci altri ostacoli in zona.


Fonte: Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 16 aprile 2012 n° 5977