L´avvocato della parte non domiciliatasi in giudizio ha diritto di ricevere le notifiche al proprio indirizzo pec

25-06-2012 17:18 -

Secondo le Sezioni Unite della Cassazione, in seguito alle modifiche introdotte all´art. 125 c.p.c., "dalla mancata osservanza dell´onere di elezione di domicilio di cui all´art. 82 per gli avvocati che esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati consegue la domiciliazione ex lege presso la cancelleria dell´autorità giudiziaria innanzi alla quale è in corso il giudizio solo se il difensore, non adempiendo all´obbligo prescritto dall´art. 125 c.p.c., non abbia indicato l´indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine"


Fonte: Cass. Civ., SS. UU., sentenza 22 maggio - 20 giugno 2012, n.10143