La Cassazione chiarisce quando è possibile licenziare il lavoratore che, messosi in malattia, svolga attività esterna al posto di lavoro

12-12-2012 11:45 -

La Cassazione ribadisce, quanto al potere di licenziamento del datore di lavoro, che "il recesso è giustificato non solo quando l´attività esterna svolta al di fuori del rapporto di lavoro sia per sé sufficiente a far presumere la fraudolenta simulazione della malattia, ma anche nell´ipotesi in cui la medesima attività, valutata in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, possa realmente pregiudicare o ritardare la guarigione e il rientro in servizio in violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà.".


Fonte: Cass. Civ., Sez. Lav., sentenza n° 21938 del 6 dicembre 2012