Nessun rimborso al condomino che, senza consenso del condominio, provvede a spese non urgenti

06-09-2013 17:46 -

Secondo la Suprema Corte, "il condomino non può, senza interpellare gli altri condomini e l´amministratore e, quindi, senza il loro consenso, provvedere alle spese per le cose comuni, salvo che si tratti di ´spese urgenti´. Il divieto per i singoli condomini di eseguire di propria iniziativa opere relative alle cose comuni cessa quando si tratta di opere urgenti, intendendosi quelle che, secondo il criterio del buon padre di famiglia, appaiano indifferibili allo scopo di evitare un possibile, anche se non certo, nocumento alla cosa comune, l´urgenza dovendo essere commisurata alla necessità di evitare che la cosa comune arrechi a sé o a terzi o alla stabilità dell´edificio un danno ragionevolmente imminente, ovvero alla necessità di restituire alla cosa comune la sua piena ed effettiva funzionalità".




Fonte: Cass. Civ. Sez. II, sentenza n° 20124 del 4 settembre 2013