Dal 20 settembre torna in vigore l´obbligo della mediazione civile in alcune materie

11-09-2013 09:39 -

Con la pubblicazione il 20.8.2013 della legge di conversione del D.L. n. 69/2013, il prossimo 20 settembre tornerà in vigore l´obbligo di esperire il tentativo di conciliazione prima di avviare cause riguardanti alcune materie: diritti reali, condominio, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
Diverse le novità, rispetto a quanto previsto dal precedente decreto legislativo che regolava la conciliazione nelle suddette materie:
1) vi sarà un incontro preliminare, entro trenta giorni dal deposito della domanda presso un Organismo scelto tra quelli presenti "nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia", durante il quale le parti, assistite necessariamente dai legali, decideranno sull´opportunità o meno di dare inizio a un incontro di mediazione, il cui procedimento dovrà comunque concludersi entro 3 mesi dal deposito della domanda;
2) per le materie obbligatorie sarà necessaria la presenza del legale di fiducia che, sottoscrivendo il verbale di accordo, lo renderà immediatamente esecutivo, evitando così la richiesta dell´omologa.
3) viene reintrodotta la sanzione prevista in caso di mancata partecipazione all´incontro di mediazione (in materie obbligatorie) senza giustificato motivo. Il giudice infatti potrà condannare la parte non comparsa senza giustificato motivo al versamento all´entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio;
4) il giudice, anche in sede di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell´istruzione e il comportamento delle parti, potrà (anche al di fuori delle materie obbligatorie) disporre l´esperimento del procedimento di mediazione, che quindi diventerà condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
5) gli avvocati regolarmente iscritti all´albo sono mediatori di diritto, e coloro tra essi che sono iscritti presso un organismo di mediazione, devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione costantemente aggiornata.


Fonte: Legge 9.8.2013, n° 98