L´etilometro può sbagliare e si può fornire prova che dimostri l´insussistenza dell´ebbrezza alcolica

10-03-2015 16:44 -

Spesso si ritiene che l´esito delle rilevazioni strumentali dell´etilometro sia inconfutabile, eppure l´esame strumentale non costituisce prova legale e può essere contestato. Nel caso specifico il Giudice dell´appello ha affermato che «la presenza di un alito vinoso, unitamente alle misurazioni non del tutto tranquillizzanti dell´etilometro, giacché la seconda è stata effettuata nonostante il "volume insufficiente", consentono di affermare che il conducente al momento dell´incidente si trovava in stato di ebbrezza alcoolica, ma non è possibile stabilire con certezza con quale percentuale di alcool nel sangue». L´incertezza deriverebbe dal fatto che nel processo sono emerse circostanze incompatibili con uno stato di ebrezza alcoolica quale è stato accertato dall´alcoltest: «il comportamento di spingere, da solo, la vettura sul ciglio della strada in modo da non costituire pericolo per gli altri automobilisti indica una corretta capacità di valutazione delle circostanze e di coordinare i propri movimenti». A ciò si aggiungono le testimonianze, «certo compiacenti, ma non necessariamente false», dei testi secondo cui l´imputato aveva bevuto soltanto un bicchiere di birra, e giocato a freccette e calciobalilla, «attività indicative di uno stato non gravemente alterato». In sostanza, all´imputato, nonostante siano stati accertati con l´etilometro valori pari a 1,74 g/l e 1,63 g/l, è stata applicata l´ipotesi più favorevole (articolo 186, comma 2, lett. a), del Cds - quantità di alcool tra 0,5 e 0,8 g/l), con conseguente assoluzione (quantomeno per insufficienza di prove) perché il fatto, così derubricato, non è previsto come reato, ma integra soltanto una sanzione amministrativa.


Fonte: Corte Appello Torino, sentenza 27 febbraio 2015