Il contribuente, al pari dell´Amministrazione finanziaria, può introdurre nel processo tributario dichiarazioni di terzi che valgano quali elementi indiziari

17-03-2015 12:59 -

Nel processo tributario, fermo restando il divieto di ammissione della prova testimoniale posto dall´art. 7 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, il potere di introdurre dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale, con il valore proprio degli elementi indiziari, i quali, mentre possono concorrere a formare il convincimento del giudice, non sono idonei a costituire, da soli, il fondamento della decisione, va riconosciuto non soltanto all´Amministrazione finanziaria, ma anche al contribuente, con il medesimo valore probatorio, dandosi così concreta attuazione ai principi del giusto processo come riformulati nel nuovo testo dell´art. 111 Cost., per garantire il principio della parità delle armi processuali nonché l´effettività del diritto di difesa.


Fonte: Cass. Civ., Sez. VI, sentenza n° 5018 del 12 marzo 2015