In caso di infiltrazioni d´acqua successive ai lavori risponde il condominio e non l´appaltatore

30-10-2015 11:06 -

Nel caso di appalto che non implichi il totale trasferimento all´appaltatore del potere di fatto sull´immobile nel quale deve essere eseguita l´opera appaltata, non viene meno per il committente e detentore del bene, il dovere di custodia e di vigilanza e, con esso, la conseguente responsabilitĂ  ex art. 2051 Cc, che, essendo di natura oggettiva, sorge in ragione della sola sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha determinato l´evento lesivo.


Fonte: Cass. Civ., Sez. III, 28 ottobre 2015, n° 21938