In tema di assegno divorzile va considerata la concreta capacità lavorativa dell´avente diritto

27-10-2015 16:43 -

In tema di attribuzione dell´assegno di divorzio, di cui all´art. 5 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, modificato dall´art. 10 della legge 6 marzo 1987, n. 74, l´impossibilità di procurarsi mezzi adeguati di sostentamento per ragioni obiettive costituisce ipotesi non già alternativa, ma meramente esplicativa rispetto a quella della mancanza assoluta di tali mezzi, dovendosi,pertanto, trattare di impossibilità di ottenere mezzi tali da consentire il raggiungimento non già della mera autosufficienza economica, ma di un tenore di vita sostanzialmente non diverso rispetto a quello goduto in costanza di matrimonio, onde l´accertamento della relativa capacità lavorativa va compiuto non nella sfera della ipoteticità o dell´astrattezza, bensì in quella dell´effettività e della concretezza.


Fonte: Cass. Civ., Sez. VI, sentenza 23 ottobre 2015 n° 21670