Il coniuge assegnatario della casa coniugale non paga le imposte sull´immobile

15-02-2016 15:19 -

Secondo gli Ermellini "In tema di imposta comunale sugli immobili, il coniuge affidatario dei figli al quale sia assegnata la casa di abitazione posta nell´immobile di proprietà (anche in parte) dell´altro coniuge non è soggetto passivo dell´imposta per la quota dell´immobile stesso sulla quale non vanti il diritto di proprietà ovvero un qualche diritto reale di godimento, come previsto dall´art. 3 del Dlgs. n. 504/92. Con il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa coniugale in sede di separazione personale o di divorzio, infatti, viene riconosciuto al coniuge un atipico diritto personale di godimento e non un diritto reale, sicché in capo al coniuge non è ravvisabile la titolarità di un diritto di proprietà o di uno di quei diritti reali di godimento, specificamente previsti dalla norma, costituenti l´unico elemento di identificazione del soggetto tenuto al pagamento dell´imposta in parola sull´immobile".


Fonte: Cass. civ. sez. III, 10 febbraio 2016, n. 2675