25 Aprile 2024
Articoli e temi

I diritti dei genitori non collocatari e l'emergenza COVID-19

Articoli
scritto da Giulio Ulacco il 21-04-2020 12:59
L'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da coronavirus ha avuto ovviamente notevoli ripercussioni nei rapporti tra genitori separati o divorziati in merito al diritto dovere di chi tra loro è genitore non collocatario di vedere e tenere con sé i figli minori secondo quanto stabilito nei provvedimenti che regolano la separazione o il divorzio..
Al diritto dovere del genitore non collocatario si contrappone infatti l'esigenza, avvertita dall'altro genitore, di protezione dei figli minori dal rischio contagio e, conseguentemente, a difesa del loro diritto alla salute, di evitare gli spostamenti, senza dimenticare che il genitore non collocatario potrebbe vivere in un ambiente più esposto al rischio contagio per i contatti lavorativi o per trovarsi in una zona in cui la pandemia ha avuto comunque maggiore incidenza sulla popolazione residente.
Tra l'altro, l'esposizione a rischio contagio potrebbe porre in pericolo l'ambiente in cui normalmente risiedono i minori, con possibilità di importare il virus nel loro usuale domicilio.
Queste ragioni sono state ritenute sufficienti dal Tr. Bari, ordinanza 26 marzo 2020, per sospendere gli incontri tra figli e genitori non collcatari e per prevedere una loro temporanea sostituzione con videochiamate o l'utilizzo di skipe.
Tr. Milano, sentenza 11 marzo 2020 ha invece dato al problema soluzione diametralmente opposta, sostenendo cioè la prevalenza del diritto agli incontri tra genitori e figli sulle limitazioni alla libertà di circolazione e spostamento previste per contenere la pandemia.
Se il Tribunale di Bari ha ritenuto quindi che il diritto di visita del genitore non debba essere qualificato come motivo di assoluta urgenza idoneo a giustificare lo spostamento da un comune ad un altro, come noto vietato dal DPCM del 22.3.2020 fino al 3 aprile 2020 (termine poi prorogato sino al 3 maggio 2020), è doveroso però ricordare come lo stesso Governo abbia dato indicazione contraria, sulla linea adottata dal Tribunale meneghino, specificando in una FAQ del 9 aprile 2020 apparsa sul sito online del Ministero dell'Interno che “gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l'altro genitore o comunque presso l'affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche da un Comune all'altro. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario, nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori”.
Il fatto che il Governo autorizzi espressamente gli spostamenti per garantire i rapporti tra figli e genitori così come già regolamentati dai Giudici non significa certo che non debba garantirsi il diritto alla salute del minore e che i Tribunali eventualmente chiamati a pronunciarsi sulla questione non debbano valutare attentamente i casi concreti e non debbano quindi contemperare le diverse esigenze in campo, non potendosi non considerare specificità quali l'età del minore, la possibile sua esposizione a contatti pericolosi nel domicilio del genitore non collocatario per la presenza di persone fragili o esposte al rischio contagio per motivi di lavoro, la distanza tra il domicilio del genitore collocatario ed il domicilio di quello non collocatario, la presenza in quest'ultimo domicilio di un rischio più elevato per la forte presenza del virus nel territorio comunale.
In ogni caso, i Tribunali, ed auspicabilmente prima ancora i genitori, dovranno avere come parametro ineludibile l'interesse prioritario dei figli minori.

Realizzazione siti web www.sitoper.it
cookie