24 Aprile 2024
Articoli e temi

L´anticipazione bancaria

Articoli
scritto da Giulio Ulacco il 13-03-2012 17:27
Disciplinata agli artt. 1846 - 1851 del codice civile, nel capo dedicato ai contratti bancari, è il contratto di credito caratterizzato dalla costituzione di un pegno di titoli o merce a garanzia di un credito che la banca concede, dietro obbligo in capo al cliente di pagamento di un corrispettivo e delle spese di custodia dei beni.
Elemento essenziale del contratto è la proporzionalità tra la somma oggetto d´anticipazione ed il valore dei beni prestati in garanzia; proporzionalità che deve sussistere per l´intera durata del rapporto contrattuale e che consente di distinguere l´anticipazione bancaria dall´apertura di credito: se, infatti, nell´apertura di credito l´istituto bancario può discrezionalmente valutare la rilevanza della sopravvenuta insufficienza della garanzia, nell´anticipazione bancaria, stante il disposto dell´art. 1850 del codice civile, l´ente creditizio è vincolato a pretendere l´integrazione della garanzia al verificarsi di una diminuzione del suo valore non inferiore al 10 per cento, potendo procedere, se l´anticipato non adempie, alla vendita dei beni in garanzia.
Peraltro, in base all´art. 1849 del codice civile, l´anticipato può sempre ritirare i beni concessi in pegno, anche solo parzialmente, previo pagamento all´istituto bancario della somma corrispondente.
Attraverso l´anticipazione bancaria, in buona sostanza, il cliente acquista un vero e proprio diritto di credito disponibile, mentre nella diversa ipotesi di apertura di credito l´accreditato ha soltanto il potere di effettuare ordini alla banca nei limiti dell´affidamento preventivamente pattuito.
Il contratto di anticipazione bancaria può assumere due diverse vesti e, in dottrina, si è soliti distinguere tra l´anticipazione bancaria "propria", nel qual caso la banca non può disporre delle cose date in pegno e deve restituirle alla scadenza del contratto (si veda, in merito, l´art. 1846 del codice civile), e anticipazione bancaria "impropria", nel qual caso la banca, ai sensi dell´art. 1851 del codice civile, può disporre dei beni costituiti in pegno quando non siano stati individuati o le sia stata data la facoltà di disporne.
Nell´anticipazione bancaria in conto corrente, poi, il cliente dell´istituto di credito avrà a disposizione una determinata somma di denaro e potrà utilizzare, in una o più soluzioni, l´ammontare dell´anticipazione e, con successivi versamenti, ripristinare la disponibilità originaria.
Con sentenza n. 17999/11, depositata il 1° settembre 2011, la Sezione Prima della Corte di Cassazione ha riconosciuto, nell´ambito di operazioni di anticipazioni bancarie in conto corrente, il diritto della banca, convenuta dalla curatela fallimentare per ottenere la restituzione delle somme da questa incassate, di compensare tale debito restitutorio con il credito relativo alle somme anticipate, a condizione che le relative operazioni siano state compiute in epoca anteriore all´ammissione alla procedura concorsuale.


Realizzazione siti web www.sitoper.it
cookie