24 Aprile 2024
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Il Tribunale delle Imprese

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scritto da Giulio Ulacco il 23-04-2012 17:31
Con il D.L. n.1/2012, il Governo Monti ha istituito, all´art. 2 del provvedimento citato, il "Tribunale delle Imprese", ossia delle sezioni specializzate in materia di impresa alle quali affidare la trattazione di controversie particolari, con gli obiettivi di garantire la specializzazione del Giudice chiamato a dirimerle e di assicurare una maggiore celerità nella definizione dei giudizi. A tal fine, i Magistrati chiamati a comporre le sezioni devono avere specifiche competenze.
Ricorrere alle sezioni specializzate sarà comunque più oneroso rispetto alle cause di pari valore che debbano essere instaurate presso il Tribunale Ordinario, essendo stato sostanzialmente previsto un importo doppio del contributo unificato normalmente dovuto in base al valore della controversia. Ciò, nelle intenzioni del Legislatore, dovrebbe avere una funzione deflattiva del contenzioso.
Tanto detto, sono quindi istituite le sezioni specializzate in materia di impresa presso i tribunali e le Corti di Appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia. Ulteriori sezioni specializzate in materia di impresa sono poi previste anche presso il Tribunale e la Corte di Appello di Brescia e, per quel che concerne il territorio della Val d´Aosta, Torino. Sezioni specializzate in materia di impresa dovranno comunque essere istituite, se non ancora esistenti, presso i Tribunali e le Corti di Appello aventi sede nel capoluogo di ogni Regione. Allo stato, in attesa della istituzione delle sezioni specializzate presso il Tribunale e la Corte di Appello di ogni Regione, i 12 "Tribunali" istituiti saranno competenti anche per i Distretti delle Corti di Appello che ne siano sprovvisti. Per quanto concerne L´Aquila, il Tribunale competente è quello di Roma. Le sezioni specializzate saranno operative per i giudizi instaurati dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, ossia il prossimo 20 settembre 2012.
Il Tribunale delle Imprese avrà quindi competenza specifica su determinate materie, individuate dal novellato art. 3 D. Lgs. 168/2003:
1) controversie di cui all´art. 134 D. Lgs. 30/2055, ossia: i procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale; le controversie nelle materie ex artt. 64, 65, 98 e 99 D. Lgs. 30/2005, relative alle invenzioni di dipendenti e ricercatori ed alle informazioni segrete; le controversie in materia di indennità di espropriazione dei diritti di proprietà industriale riservate al Giudice Ordinario; le controversie relative ai provvedimenti del Consiglio dell´ordine di cui al capo VI D. Lgs. 30/2005 riservate al Giudice ordinario;
2) controversie in materia di diritto di autore;
3) controversie di cui all´art. 33 comma 2 L. 287/1990, in materia di intese, abuso di posizione dominante ed operazioni di concentrazione;
4) controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell´Unione Europea;
5) controversie riguardanti s.p.a., società in accomandita per azioni, s.r.l., imprese cooperative e mutue assicuratrici, relative a rapporti societari, trasferimento di partecipazioni sociali, patti parasociali, azioni di responsabilità, rapporti riguardanti società controllate, società esercitanti l´attività di direzione e coordinamento di cui all´art. 2947 septies c.c. e società cooperative.
La competenza per materia è estesa, laddove sussiste la giurisdizione del Giudice ordinario, anche ai rapporti aventi ad oggetto i contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria.

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